ART. 1
È costituita un’Associazione denominata ARGI “Associazione Rappresentanti Ufficiali e Produttori/Distributori in Italia di Macchine, Sistemi e Prodotti per il Settore Grafico”.
ART. 2 SEDE
L’associazione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.
ART. 3 DURATA
L’associazione ha durata illimitata.
ART. 4 SCOPI
L’associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di:
a) rappresentare, direttamente o indirettamente, gli interessi generali, anche morali, dei propri Soci;
b) rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all’estero, gli interessi economici, sociali e professionali dei propri Soci;
c) promuovere le opportune iniziative per la difesa e l’affermazione degli interessi comuni ai propri associati nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, associazione organizzazione pubblica o privata;
d) promuovere lo studio dei problemi economici, giuridici, fiscali e commerciali di interesse generale per i propri Soci nonché quelli di specifico interesse indicando i criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione;
e) svolgere attività informativa sia tra i Soci che negli ambienti economici del settore;
f) promuovere uno scambio di informazioni, sia sul piano nazionale che internazionale, con Enti similari al fine di realizzare iniziative comuni;
g) sviluppare l’assistenza ai propri Soci approfondendo tematiche di comune interesse attraverso la promozione di seminari, convegni, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde;
h) promuovere corsi di formazione e di istruzione in attività connesse agli scopi dell’Associazione, anche mediante il ricorso ad agevolazioni nazionali, regionali o della Unione Europea;
i) adempiere a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l’attività associativa deliberati dall’Assemblea o dagli organi dell’Associazione.
a) rappresentare, direttamente o indirettamente, gli interessi generali, anche morali, dei propri Soci;
b) rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all’estero, gli interessi economici, sociali e professionali dei propri Soci;
c) promuovere le opportune iniziative per la difesa e l’affermazione degli interessi comuni ai propri associati nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, associazione organizzazione pubblica o privata;
d) promuovere lo studio dei problemi economici, giuridici, fiscali e commerciali di interesse generale per i propri Soci nonché quelli di specifico interesse indicando i criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione;
e) svolgere attività informativa sia tra i Soci che negli ambienti economici del settore;
f) promuovere uno scambio di informazioni, sia sul piano nazionale che internazionale, con Enti similari al fine di realizzare iniziative comuni;
g) sviluppare l’assistenza ai propri Soci approfondendo tematiche di comune interesse attraverso la promozione di seminari, convegni, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde;
h) promuovere corsi di formazione e di istruzione in attività connesse agli scopi dell’Associazione, anche mediante il ricorso ad agevolazioni nazionali, regionali o della Unione Europea;
i) adempiere a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l’attività associativa deliberati dall’Assemblea o dagli organi dell’Associazione.
ART. 5 SOCI
Possono essere soci dell’Associazione:
a) le società o le imprese che:
1. abbiano un rapporto di rappresentanza di primo grado con la casa produttrice di macchine, attrezzature, sistemi o comunque beni destinati al settore grafico;
2. siano produttori, con distribuzione diretta, di macchine, attrezzature, prodotti, sistemi o comunque beni destinati al settore grafico; e che operino su tutto il territorio nazionale e si occupino, per quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, fondamentalmente del commercio di “nuovo” e solo marginalmente di “usato”, funzionalmente subordinato alla vendita di "nuovo". I requisiti per essere ammessi all’Associazione potranno essere modificati solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo corredata dalla indicazione dell’attività svolta e da una dichiarazione scritta nella quale il richiedente dichiari di essere a piena conoscenza del presente statuto e delle delibere già adottate dagli organi dell’associazione.
L’ammissione a Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata la prima quota associativa alla cassa dell’Associazione.
I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali adottate in base allo Statuto e a eventuali Regolamenti Interni, pena l’esclusione dall’Associazione.
a) le società o le imprese che:
1. abbiano un rapporto di rappresentanza di primo grado con la casa produttrice di macchine, attrezzature, sistemi o comunque beni destinati al settore grafico;
2. siano produttori, con distribuzione diretta, di macchine, attrezzature, prodotti, sistemi o comunque beni destinati al settore grafico; e che operino su tutto il territorio nazionale e si occupino, per quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, fondamentalmente del commercio di “nuovo” e solo marginalmente di “usato”, funzionalmente subordinato alla vendita di "nuovo". I requisiti per essere ammessi all’Associazione potranno essere modificati solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo corredata dalla indicazione dell’attività svolta e da una dichiarazione scritta nella quale il richiedente dichiari di essere a piena conoscenza del presente statuto e delle delibere già adottate dagli organi dell’associazione.
L’ammissione a Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata la prima quota associativa alla cassa dell’Associazione.
I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali adottate in base allo Statuto e a eventuali Regolamenti Interni, pena l’esclusione dall’Associazione.
ART. 6 QUOTA ASSOCIATIVA E DURATA DELL’ADESIONE
I Soci effettivi sono tenuti a pagare le quote associative nella misura e con le modalità deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea stessa.
Trascorso un trimestre dalla data stabilita per il versamento delle quote associative, gli associati morosi, preventivamente richiamati, potranno essere espulsi.
Al socio moroso viene sospeso il diritto di voto. L’adesione scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata di anno in anno per la durata di un anno se non viene data disdetta dal socio con lettera raccomandata che dovrà essere inviata all’associazione entro il 30 settembre di ogni anno. Non faranno più parte dell’associazione quelle aziende che, durante il periodo per il quale si sono impegnate, cesseranno l’esercizio dell’attività per la quale sono entrate a far parte dell’associazione. La cessazione dell'attività nel settore grafico produrrà automaticamente l'esclusione dal diritto di voto.
Al socio moroso viene sospeso il diritto di voto. L’adesione scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata di anno in anno per la durata di un anno se non viene data disdetta dal socio con lettera raccomandata che dovrà essere inviata all’associazione entro il 30 settembre di ogni anno. Non faranno più parte dell’associazione quelle aziende che, durante il periodo per il quale si sono impegnate, cesseranno l’esercizio dell’attività per la quale sono entrate a far parte dell’associazione. La cessazione dell'attività nel settore grafico produrrà automaticamente l'esclusione dal diritto di voto.
ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) L’Organo di Revisione dei Conti
e) Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite, salvo che l’assemblea ordinaria non deliberi altrimenti. La durata in carica degli organi sociali elettivi di cui ai precedenti punti b), c), d), e) è di tre anni. I membri del Consiglio direttivo, dell’organo di revisione dei conti e dei probiviri sono rieleggibili, mentre la carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) L’Organo di Revisione dei Conti
e) Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite, salvo che l’assemblea ordinaria non deliberi altrimenti. La durata in carica degli organi sociali elettivi di cui ai precedenti punti b), c), d), e) è di tre anni. I membri del Consiglio direttivo, dell’organo di revisione dei conti e dei probiviri sono rieleggibili, mentre la carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è formata da tutti i Soci.
Ciascun socio è titolare di un voto. Il diritto di voto è sospeso nei confronti del socio non in regola con il pagamento della quota associativa di cui al precedente articolo 6.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo di ogni anno presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da un numero di Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno venti giorni prima dell’assemblea. In caso di particolare urgenza detto termine può essere ridotto a dieci giorni. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione deve indicare:
1. il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
2. la data e l’ora di convocazione dell’assemblea, nonché la eventuale data ed ora della seconda convocazione;
3. le materie all’ordine del giorno;
4. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di revisione dei conti. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Socio si intende intervenuto in proprio se è rappresentato dal legale rappresentante della società aderente all’associazione ovvero mediante delega da quest’ultimo rilasciata a dipendenti della società. Il Socio può farsi rappresentare, da altro Socio, nell’assemblea con delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Socio. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona designata dall’assemblea.
Il segretario dell’Assemblea è designato dall’Assemblea medesima.
Le delibere dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante l’utilizzo di sistemi di audio-video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione dell’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo di ogni anno presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da un numero di Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno venti giorni prima dell’assemblea. In caso di particolare urgenza detto termine può essere ridotto a dieci giorni. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione deve indicare:
1. il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
2. la data e l’ora di convocazione dell’assemblea, nonché la eventuale data ed ora della seconda convocazione;
3. le materie all’ordine del giorno;
4. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di revisione dei conti. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Socio si intende intervenuto in proprio se è rappresentato dal legale rappresentante della società aderente all’associazione ovvero mediante delega da quest’ultimo rilasciata a dipendenti della società. Il Socio può farsi rappresentare, da altro Socio, nell’assemblea con delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Socio. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona designata dall’assemblea.
Il segretario dell’Assemblea è designato dall’Assemblea medesima.
Le delibere dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante l’utilizzo di sistemi di audio-video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione dell’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
ART. 8.1 L’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti.
L’assemblea ordinaria :
• approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e fissa le quote associative e le modalità di pagamento;
• elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, l’organo di Revisione dei Conti;
• delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.
L’assemblea ordinaria :
• approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e fissa le quote associative e le modalità di pagamento;
• elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, l’organo di Revisione dei Conti;
• delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.
ART. 8.2 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Per la validità delle relative delibere, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.
L’assemblea straordinaria:
• approva le modifiche dello Statuto, a condizione che rimanga inalterato ciò che forma oggetto degli scopi fondamentali dell’associazione;
• delibera sullo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri;
• delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta effettuata da un numero di Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria:
• approva le modifiche dello Statuto, a condizione che rimanga inalterato ciò che forma oggetto degli scopi fondamentali dell’associazione;
• delibera sullo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri;
• delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta effettuata da un numero di Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è l’organo centrale e rappresentativo dell’associazione.
Ad esso è attribuito ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione dell’oggetto dell’associazione e potrà pertanto deliberare in ordine a tutto quanto sia necessario ed utile all’attuazione di tale oggetto fatte salve soltanto le materie espressamente riservate all’assemblea ai sensi della legge, del presente statuto o di deliberazioni dell’assemblea stessa. In particolare, a scopo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio:
- amministra il patrimonio sociale, determina e controlla le spese di carattere generale e la riscossione delle quote associative;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, con una propria relazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- approva le domande di ammissione all’associazione;
- accerta le cause di cessazione, esclusione e sospensione della qualità di socio;
- nomina il Collegio dei Probiviri e delibera sulle proposte di sanzione inviate dallo stesso;
- propone le quote di associazione;
- agisce nei confronti degli associati morosi, e ne propone all’assemblea l’esclusione;
- delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell’associazione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure di compromessi e di arbitrato, sia di diritto che di amichevole composizione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
Il Consiglio Direttivo eletto procederà alla nomina del Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina e comunque non oltre 3 esercizi. Esso scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo il Legale Rappresentante della Società, il Direttore Generale della Società, un manager di alto livello della Società aderente all’Associazione quale Socio. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non ricoprisse più, in seno alla società aderente all’Associazione, una delle qualifiche di cui al precedente comma si intenderà automaticamente decaduto, ed il consiglio procederà alla sua sostituzione secondo le norme del presente articolo.
Il Consiglio Direttivo deve nominare un Segretario Generale e un Tesoriere che curerà gli aspetti organizzativi ed esecutivi dell’Associazione e ne gestirà i fondi.
Il Segretario Generale e il Tesoriere possono anche essere scelti tra persone non facenti parte del Consiglio; il Segretario Generale parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale sono cumulabili.
Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di studio per specifici settori o problemi, delle quali possano far parte anche persone estranee all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Il Consiglio deve essere in ogni caso convocato quando ne abbiano fatta richiesta al Presidente almeno tre membri del Consiglio.
L’Avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno della riunione. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante l’utilizzo di sistemi di audio-video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se espresse con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea, i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ad esso è attribuito ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione dell’oggetto dell’associazione e potrà pertanto deliberare in ordine a tutto quanto sia necessario ed utile all’attuazione di tale oggetto fatte salve soltanto le materie espressamente riservate all’assemblea ai sensi della legge, del presente statuto o di deliberazioni dell’assemblea stessa. In particolare, a scopo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio:
- amministra il patrimonio sociale, determina e controlla le spese di carattere generale e la riscossione delle quote associative;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, con una propria relazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- approva le domande di ammissione all’associazione;
- accerta le cause di cessazione, esclusione e sospensione della qualità di socio;
- nomina il Collegio dei Probiviri e delibera sulle proposte di sanzione inviate dallo stesso;
- propone le quote di associazione;
- agisce nei confronti degli associati morosi, e ne propone all’assemblea l’esclusione;
- delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell’associazione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure di compromessi e di arbitrato, sia di diritto che di amichevole composizione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
Il Consiglio Direttivo eletto procederà alla nomina del Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina e comunque non oltre 3 esercizi. Esso scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo il Legale Rappresentante della Società, il Direttore Generale della Società, un manager di alto livello della Società aderente all’Associazione quale Socio. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non ricoprisse più, in seno alla società aderente all’Associazione, una delle qualifiche di cui al precedente comma si intenderà automaticamente decaduto, ed il consiglio procederà alla sua sostituzione secondo le norme del presente articolo.
Il Consiglio Direttivo deve nominare un Segretario Generale e un Tesoriere che curerà gli aspetti organizzativi ed esecutivi dell’Associazione e ne gestirà i fondi.
Il Segretario Generale e il Tesoriere possono anche essere scelti tra persone non facenti parte del Consiglio; il Segretario Generale parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale sono cumulabili.
Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di studio per specifici settori o problemi, delle quali possano far parte anche persone estranee all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Il Consiglio deve essere in ogni caso convocato quando ne abbiano fatta richiesta al Presidente almeno tre membri del Consiglio.
L’Avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno della riunione. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante l’utilizzo di sistemi di audio-video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se espresse con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea, i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 PRESIDENTE
Il Presidente ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
b) convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
d) vigila sull’Attività delle Commissioni.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea.
Possono essere eletti alla carica di Presidente i legali rappresentanti delle società aderenti all’Associazione ovvero persone che abbiano lavorato nel settore grafico e che si siano particolarmente distinte per le proprie capacità o per particolari meriti.
Il Presidente dura in carica tre esercizi e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
Qualora il Presidente sia stato scelto tra i legali rappresentanti delle società aderenti all’Associazione, e questi perda tale qualifica, esso si considera decaduto.
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono assunte ad interim dal Vice Presidente, che dovrà, senza indugio, convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
b) convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
d) vigila sull’Attività delle Commissioni.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea.
Possono essere eletti alla carica di Presidente i legali rappresentanti delle società aderenti all’Associazione ovvero persone che abbiano lavorato nel settore grafico e che si siano particolarmente distinte per le proprie capacità o per particolari meriti.
Il Presidente dura in carica tre esercizi e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
Qualora il Presidente sia stato scelto tra i legali rappresentanti delle società aderenti all’Associazione, e questi perda tale qualifica, esso si considera decaduto.
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono assunte ad interim dal Vice Presidente, che dovrà, senza indugio, convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
ART. 11 ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
Il controllo contabile dell’associazione è esercitato da un revisore unico che controlla la tenuta della contabilità e la gestione amministrativa dell’Associazione.
Egli verifica i bilanci consuntivi ed esprime il proprio giudizio all’Assemblea.
Egli verifica i bilanci consuntivi ed esprime il proprio giudizio all’Assemblea.
ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri sarà nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri dispari compreso tra 3 e 5, scelti tra persone estranee all’Associazione con idonea competenza professionale nell’ambito giuridico, economico o tra persone del settore grafico di comprovata esperienza.
Nella seduta di insediamento, che dovrà essere indetta dal Presidente dell’Associazione, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente e il Segretario.
Il Collegio ha sede presso il domicilio del presidente del Collegio dei probiviri, parteciperà all’Assemblea Generale annuale dell’Associazione e si riunisce, per l’iniziale esame di ciascuna problematica a sé sottoposta, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio potrà essere chiamato a svolgere diverse funzioni nei seguenti tre ambiti.
Tutte le richieste al Collegio dei Probiviri dovranno essere indirizzate al Segretario Generale o Direttore dell’Associazione e consegnate presso la segreteria dell’Associazione stessa.
A) Con funzione di VALUTAZIONE DEONTOLOGICA (Disciplinare)
Al Collegio dei Probiviri potrà essere richiesto, per iscritto, anche a seguito di semplice segnalazione scritta di un solo associato, di esprimersi, ai sensi e con le formalità indicate dal successivo art. 13 del presente Statuto, con un proprio parere su questioni e/o comportamenti degli Associati in riferimento alla serietà deontologica e alla correttezza, all’aspetto morale ed all’applicazione dei principi espressi dal Codice Etico di Comportamento dell’Associazione e da ogni altro documento ufficiale approvato all’Assemblea ed avente ad oggetto principi di correttezza e comportamento etico o morale tra gli Associati.
Il Collegio dei Probiviri, salvo i casi di particolare impegno per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, completa di breve relazione scritta del richiedente, sui fatti determinanti la richiesta, e di ogni altra informazione e/o documentazione utile.
Il parere del Collegio, corredato di eventuale proposta di sanzione, verrà comunicato al Consiglio Direttivo per le decisioni ed azioni di quest’ultimo, come oltre indicato al successivo articolo 13 del presente Statuto.
Nelle sue riunioni il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
La mancata collaborazione dell’Associato o il mancato adempimento delle richieste, da parte del Collegio, di integrazione di informazioni o documentazione potrà essere valutata in modo negativo ed essere argomento valido per l’emissione di un parere deontologico/disciplinare negativo, a fondamento di una proposta di sanzione.
Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; l’astensione non è ammessa.
Le decisioni contenenti sanzioni (vedi art. 13) che il Collegio dei Probiviri può comminare direttamente sono inappellabili ancorché revocabili a seguito di nuovi fatti o documenti, prima non conosciuti o comunicati.
B) Con funzione di MEDIAZIONE o CONCILIAZIONE
Prima di avviare qualsiasi iniziativa giudiziaria o arbitrale, ciascun associato potrà avviare un tentativo di conciliazione presso il Collegio dei Probiviri mediante comunicazione scritta, completa di relazione su fatti della controversia e di documentazione, depositata presso la Segreteria dell’Associazione, all’attenzione del Segretario Generale o Direttore, il quale trasmetterà prontamente il fascicolo al Collegio dei Probiviri e all’altra parte interessata dalla eventuale mediazione o conciliazione.
Soltanto nel caso in cui gli associati coinvolti aderiranno per iscritto al tentativo di conciliazione o mediazione, il Collegio dei Probiviri dovrà intervenire, in modo costruttivo e collaborativo, per tentare o favorire una mediazione o il raggiungimento di una conciliazione o per proporre una soluzione alternativa a quella indicata dal o dai richiedente/i, sulle seguenti controversie:
- conflitti di competenza, di rappresentanza;
- ogni altra controversia che insorga tra gli organi e/o Soci dell’Associazione;
- la mancata o errata osservanza dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri potrà organizzare gli incontri come meglio riterrà opportuno, anche incontrando separatamente singoli Associati od Organi, nell’ambito di una procedura informale, anche non scritta e per incontri meramente verbali, che dovrà in ogni caso terminare entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, completa di breve relazione sui fatti determinanti e di ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile.
L’opera e le dichiarazioni del Collegio dovranno restare riservate, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti contrapposte.
Mai, in nessun caso, qualsiasi dichiarazione o atto compiuto del Collegio potranno essere utilizzate dagli Associati o dagli Organi a proprio beneficio o a discapito di alcuno.
Tutti i membri del Collegio sono tenuti alla riservatezza di qualsiasi dichiarazione od informazione ricevuta durante i tentativi di Conciliazione o Mediazione, nei limiti consentiti dalla Legge.
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; qualora il collegio dei Probiviri sia costituito da tre membri, si intende la totalità.
Il Collegio, all’unanimità, potrà affidare ad uno solo dei suoi membri, con mandato scritto, il compito di mediare o tentare la conciliazione.
L’esito positivo della conciliazione sarà formalizzato in un verbale sottoscritto soltanto dagli associati.
C) Con funzione di Collegio Arbitrale
C) Con funzione di Collegio Arbitrale
Il Collegio dei Probiviri, se richiesto per iscritto da tutte le parti in conflitto, dovrà accettare, con funzione di Collegio Arbitrale, il mandato di dirimere una controversia insorta tra gli Associati avente ad oggetto diritti disponibili delle parti per materie sottoponibili ad arbitrato.
Il Collegio deciderà con procedura arbitrale rituale ai sensi del codice di procedure civile, entro 45 giorni dall’accettazione dell’incarico, salvo particolari necessità, nel qual caso il Collegio potrà prorogare di ulteriori 45 giorni la scadenza per il deposito del Lodo.
Il lodo arbitrale rituale sarà inappellabile.
La sede dell’Arbitrato sarà decisa nella prima riunione del Collegio e, in difetto, sarà presso il domicilio professionale del Presidente del Collegio.
ART. 13 VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
Qualunque socio, o altro organo dell’Associazione, può chiedere che il Collegio dei Probiviri si esprima con funzione di valutazione deontologica (disciplinare) – art. 12, A) - su fatti o comportamenti di Associati.
Le domande, formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate al Segretario Generale/Direttore dell’Associazione, che provvederà a sottoporle al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, dopo averle vagliate e dopo aver messo in atto un primo tentativo amichevole di conciliazione tra le parti, qualora una o più delle parti coinvolte non si ritenesse soddisfatta, provvederà a trasmettere il fascicolo, completo, al Presidente del Collegio dei Probiviri per l’avvio dell’attività del Collegio con funzione di valutazione deontologica (disciplinare).
Il Collegio dei Probiviri, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, esamina le questioni sottoposte interpellando, a sua discrezione, il Presidente del Consiglio Direttivo, il cui parere avrà valore di mera consultazione non determinante, ed emana la propria opinione scritta succintamente motivata, indicando la gravità del fatto e l’eventuale recidiva e depositandola presso la Segreteria dell’Associazione che provvederà ad inoltrarne copia al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, in funzione di valutazione deontologica (disciplinare), si riunisce su convocazione del Presidente presso il domicilio professionale indicato da quest’ultimo; soltanto qualora debbano essere ascoltate le parti o qualsiasi organo dell’Associazione, il Collegio di riunisce nella sede dell’Associazione, salvo diverso accordo di tutte le parti.
Unitamente all’opinione sulla gravità dei fatti e l’eventuale recidiva, il Collegio dei Probiviri potrà individuare delle sanzioni, da comminare al Socio/Soci trasgressore, tra le seguenti:
1. lettera di richiamo; di competenza del collegio dei Probiviri, previa comunicazione al Consiglio Direttivo;
2. lettera di richiamo con diffida al compimento o all’astensione di determinati comportamenti;
di competenza del collegio dei Probiviri, previa comunicazione al Consiglio Direttivo
3. inibizione all’uso del marchio ARGI;da proporre al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare con maggioranza semplice
4. sospensione dall’Associazione; da proporre al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare con maggioranza qualificata del 75%.
5. esclusione dall’Associazione; da proporre al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare con maggioranza qualificata del 75%.
Per i punti 4 e 5, qualora le presenze al Consiglio Direttivo siano inferiori a 5, la delibera dovrà essere approvata all’unanimità.
Per i punti 4 e 5, qualora le presenze al Consiglio Direttivo siano inferiori a 5, la delibera dovrà essere approvata all’unanimità.
Il Consiglio Direttivo ricevuta la proposta di sanzione dal Collegio dei Probiviri si riunisce, a seguito di convocazione urgente emanata dal suo Presidente, per deliberare, con le maggioranze previste, l’accoglimento o meno della proposta del Collegio dei Probiviri, con decisione definitiva ed inappellabile.
Alle precedenti riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente del Collegio dei Probiviri ma vengono esclusi, sia dal quorum costitutivo che da quello deliberativo, i Consiglieri eventualmente coinvolti nella violazione. In caso di parità di votazioni, per via del numero eventualmente pari dei componenti del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente dell’Associazione varrà doppio.
La decisione adottata dal Consiglio Direttivo viene comunicata alle parti.
ART. 14 CESSAZIONE ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) Per recesso volontario che dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo ed avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della raccomandata di recesso che dovrà essere inviata all’Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
b) Qualora il Socio venga dichiarato fallito o sia oggetto di procedura concorsuale o cessi l’attività;
Vengono esclusi o sospesi i Soci che:
a) Violano le norme del presente Statuto e/o quelle relative all’uso del marchio, del logotipo e dei segni distintive dell’Associazione;
b) Ledono, con il loro comportamento, i principi di correttezza, serietà, lealtà e fiducia posti a base dell’Associazione;
c) Ritardano di più di un trimestre il pagamento della quota associativa annuale dopo apposito sollecito di pagamento da parte dell’Associazione;
d) Rilascino false dichiarazioni o attestazioni all’Associazione e ai suoi organi. L’eventuale esclusione viene decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione avrà effetto dalla data in cui essa viene deliberata dall’Assemblea. La sospensione del diritto di voto è deliberata dal Consiglio Direttivo. La sospensione avrà effetto dalla data in cui essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
a) Per recesso volontario che dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo ed avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della raccomandata di recesso che dovrà essere inviata all’Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
b) Qualora il Socio venga dichiarato fallito o sia oggetto di procedura concorsuale o cessi l’attività;
Vengono esclusi o sospesi i Soci che:
a) Violano le norme del presente Statuto e/o quelle relative all’uso del marchio, del logotipo e dei segni distintive dell’Associazione;
b) Ledono, con il loro comportamento, i principi di correttezza, serietà, lealtà e fiducia posti a base dell’Associazione;
c) Ritardano di più di un trimestre il pagamento della quota associativa annuale dopo apposito sollecito di pagamento da parte dell’Associazione;
d) Rilascino false dichiarazioni o attestazioni all’Associazione e ai suoi organi. L’eventuale esclusione viene decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione avrà effetto dalla data in cui essa viene deliberata dall’Assemblea. La sospensione del diritto di voto è deliberata dal Consiglio Direttivo. La sospensione avrà effetto dalla data in cui essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 15 PROVENTI SOCIALI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
I proventi sociali sono costituiti dalle quote associative e da eventuali altre entrate.
L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, entro il 31/3 di ogni anno, il Bilancio consuntivo e quello preventivo unitamente alla propria relazione.
Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, entro il 31/3 di ogni anno, il Bilancio consuntivo e quello preventivo unitamente alla propria relazione.
ART. 16 USO DEL MARCHIO, LOGOTIPO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Solo l’Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell’associazione sulla propria carta intestata.
Il marchio, il logotipo e segni distintivi dell’Associazione non possono essere utilizzati dalle aziende controllate o collegate ai Soci.
I Soci sono obbligati ad informare il Consiglio Direttivo dell’Associazione di ogni uso non autorizzato, improprio o non conforme alle norme della concorrenza leale, del logotipo e dei segni distintivi dell’Associazione.
Tutti i diritti e i privilegi per l’uso dei suddetti marchio, logotipo e segni distintivo dell’Associazione verranno meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell’appartenenza all’Associazione.
Il marchio, il logotipo e segni distintivi dell’Associazione non possono essere utilizzati dalle aziende controllate o collegate ai Soci.
I Soci sono obbligati ad informare il Consiglio Direttivo dell’Associazione di ogni uso non autorizzato, improprio o non conforme alle norme della concorrenza leale, del logotipo e dei segni distintivi dell’Associazione.
Tutti i diritti e i privilegi per l’uso dei suddetti marchio, logotipo e segni distintivo dell’Associazione verranno meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell’appartenenza all’Associazione.
ART. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Fermo restando quanto stabilito all’art. 8.2, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto, che ne determinerà le modalità e nominerà uno o più liquidatori definendone i poteri.
ART. 18 DISPOSIZIONE GENERALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
ART. 19 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede dell’Associazione.
A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede dell’Associazione.
A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.